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Avviso ai litiganti

Immobile trasferito per sentenza:
registro proporzionale, anche se dubbia

Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente

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SINTESI: In materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l’articolo 27, comma 3, del DPR n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente (cfr., tra le tante, Cassazione n. 27902/2018).

Ordinanza n. 241 del 12 gennaio 2021 (udienza 29 settembre 2020)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Di Iasi Camilla - Est. De Masi Oronzo
Imposta di registro – La sentenza ex art. 2932 c.c. che dispone il trasferimento di un immobile al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa – Tale principio si applica anche al caso in cui la sentenza sia ancora impugnabile

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