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Avviso ai litiganti

Imposta di registro e litisconsorzio
non viaggiano con lo stesso treno

Nel processo tributario, infatti, il rapporto di solidarietà che lega, in caso di cessione, venditore e acquirente non realizza un presupposto dell’istituto

SINTESI: Deve essere escluso il litisconsorzio necessario e la inscindibilità delle cause tra venditore ed acquirente nel caso di rettifica dell’imposta di registro ad opera dell’Ufficio, trattandosi di rapporti giuridici tra loro distinti con la conseguenza che uno dei due soggetti non può intervenire nella causa iniziata dall'altro obbligato recuperando così il decorso a suo sfavore del termine di impugnazione.
Infatti, secondo Sez. 5, sentenza n. 24063 del 2011, “Nel processo tributario, è inapplicabile l’istituto del litisconsorzio necessario alle controversie in tema di imposta di registro, cui deve essere soggetta una cessione di azienda, con riferimento alle posizioni del cedente e del cessionario, tra loro solidalmente coobbligati, poiché il rapporto di solidarietà non realizza un presupposto dell'indicato istituto, ma, più che determinare l’inscindibilità della causa tra più soggetti nel senso inteso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1 – il quale postula che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione, risultante dai contenuti concreti dell'atto autoritativo impugnato, sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e che l’impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti elementi –, pone problemi relativi al rapporto tra giudicati (e, eventualmente, legittima un intervento nel processo, ai sensi del citato art. 14, comma 3)”.
 
Sentenza n. 13301 del 28 giugno 2016 (udienza 22 aprile 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Meloni Marina
Rettifica dell’imposta di registro ad opera dell’Ufficio – Litisconsorzio necessario e la inscindibilità delle cause tra venditore ed acquirente – Esclusione – Rapporto tra giudicati
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