Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Imposta di Registro, legittimo
monitorare l’intera operazione

Corretta la riqualificazione effettuata dal Fisco, che ha riunito in un’unica cessione d’azienda una serie di atti collegabili, senza dimostrare l’intento elusivo

SINTESI: In tema di imposta di registro, l’applicazione dell’art. 20 del DPR n. 131 del 1986, che detta una regola interpretativa e non antielusiva, non è soggetta al contraddittorio endoprocedimentale previsto per l’utilizzazione delle disposizioni antielusive (art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973, oggi art. 10-bis della L. n. 212 del 2000), traducendosi nella qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva, a prescindere dall’eventuale disegno o intento elusivo delle parti, sicché il conferimento societario di un’azienda e la successiva cessione dal conferente a terzi delle quote della società devono essere qualificati come cessione di azienda se il Fisco riconosca nell’operazione complessiva – in base alle circostanze obiettive del caso concreto – la causa unitaria della cessione aziendale, senza la necessità di dimostrare un disegno elusivo del contribuente.
 
Ordinanza n. 14999 dell’8 giugno 2018 (udienza 19 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Delli Priscoli Lorenzo
Imposta di registro – L’art. 20 del Dpr n. 131 del 1986 è norma interpretativa non antielusiva – Si traduce nella qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’atto negoziale a prescindere dall’eventuale disegno elusivo delle parti
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