SINTESI: Una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione, l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 del DPR n. 131 del 1986, non trovando applicazione il termine di decadenza contemplato dall’art. 25 del DPR n. 602 del 1973, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento l’art. 23 del D.Lgs. n. 46 del 1999 (che ha esteso le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, quanto all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, e art. 25, comma 1, quanto ai termini di decadenza, solo all’IVA; v., ex multis, Cass., n. 6606 del 2021).
Sentenza n. 18949 del 4 luglio 2023 (udienza 2 marzo 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Stalla Giacomo Maria
Avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro divenuto definitivo – Ai fini della riscossione, opera solo il termine decennale di prescrizione ex art. 78 del DPR n. 131 del 1986