Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Imposte versate ma poi non dovute,
il diritto al rimborso è immediato

L’interesse e la possibilità di richiedere la restituzione del quantum pagato per errore, in tutto o in parte, sussiste dal momento stesso dell'esborso

SINTESI: Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dall’art. 38 del DPR n. 602 del 1973, (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’ “an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento.
 
Ordinanza n. 26325 del 7 novembre 2017 (udienza 12 luglio 2017)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Schirò Stefano - Est. Solaini Luca
Articolo 38, Dpr 602/1973 – Termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso – Effettuazione di versamenti in acconto – La decorrenza è dal versamento del saldo se il diritto deriva da un’eccedenza degli importi rispetto all’ammontare del tributo che risulta al momento del saldo complessivamente dovuto – La decorrenza è dal giorno dei singoli versamenti in acconto se gli stessi, già all’atto della loro effettuazione, risultano parzialmente non dovuti
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/imposte-versate-ma-poi-non-dovute-diritto-al-rimborso-e