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Avviso ai litiganti

Imposte versate oltre il dovuto:
non è l’ufficio a porvi rimedio

È compito del contribuente darsi da fare, rispettando i termini di decadenza previsti dalla legge, per chiedere la restituzione delle somme pagate in più

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SINTESI: In tema di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis DPR n. 600/73, il potere degli uffici finanziari di correzione degli “errori materiali e di calcolo” commessi dai contribuenti o dai sostituti d’imposta, pur potendo concernere anche gli errori in danno del dichiarante, resta circoscritto agli errori inequivocabili e rilevabili “ictu oculi” dalla dichiarazione stessa, senza estendersi alle eventuali eccedenze di imposte versate. Pertanto è onere del contribuente attivarsi, nei termini di decadenza previsti dalla legge, per chiedere il rimborso di tali eccedenze.
 

Sentenza n. 289 del 12 gennaio 2012 (udienza 14 dicembre 2011)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Pivetti Marco - Est.  Bognanni  Salvatore
Controllo formale delle dichiarazioni - Ritenute versate in eccesso – Istanza di rimborso – Termine di decadenza ex art. 38 DPR n. 602 del 1973
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