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Avviso ai litiganti

Imprese colpite da calamità:
diritto al rimborso condizionato

Il giudice di merito deve verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con la disciplina sugli aiuti di Stato e con le indicazioni della Commissione Ue

aiuti di stato

SINTESI: Lo svolgimento di un’attività di impresa costituisce limite all’applicabilità del beneficio previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, posto che il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dalla della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa è espressamente escluso per quelli che svolgono attività d’impresa. Quindi, assodato lo svolgimento di un’attività economica (commerciale o professionale che sia) da parte del contribuente, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile, “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale il TFUE, art. 92, n. 1, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi del TFUE, art. 107, par. 2, lett. b), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (dec. cit., p. 150, lett. b), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame”; il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto; inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo - Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465).
 
Ordinanza n. 8408 del 26 marzo 2019 (udienza 30 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Greco Antonio – Est. Luciotti Lucio
Imprese in aree colpite da calamità naturali – La riduzione dei tributi non è applicabile in materia d’IVA – Il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte si pone in contrasto col diritto dell’UE

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