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Avviso ai litiganti

Impugnabile solo per vizi propri
la cartella dell’atto definitivo

Gli eventuali difetti dell’accertamento non contestato non rientrano in gioco con la richiesta di pagamento

impugnabile vizi propri

SINTESI: La cartella di pagamento, emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo, anche per sua mancata impugnazione, si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (cfr. ex multis, Cass. n. 11610/2017).

Ordinanza n. 10702 del 5 giugno 2020 (udienza 18 dicembre 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. Fracanzani Marcello Maria
Avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione – La successiva cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della predetta cartella

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