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Avviso ai litiganti

Indagini bancarie, al contribuente
spiegare i movimenti sul c/c

La ricostruzione del reddito d’impresa dell’Amministrazione che contrasta con quello dichiarato ha bisogno di prove non generiche per essere confutata

sportello bancario
SINTESI: E’ consolidato l'orientamento della Corte secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il DPR n. 600 del 1973, art. 32, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili. In particolare, posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) non può essere contrapposta una mera affermazione di carattere generale, pur potendo il contribuente fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice
 
Sentenza n. 17250 del 12 luglio 2013 (udienza 4 giugno 2013)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore – Est. Perrino Angelina Maria
Accertamento bancario – Presunzione di redditività delle movimentazioni bancarie – Onere della prova a carico del contribuente – Modalità
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