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Avviso ai litiganti

Indagini bancarie senza invito. L'accertamento non è fuorilegge

La richiesta di dati e notizie al contribuente è, per l'ufficio, una mera facoltà. Il suo mancato esercizio non determina l'illegittimità della verifica

SINTESI: L'art. 32 del DPR n. 600 del 1973, nella parte in cui prevede l'invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all'Ufficio l'obbligo di uno specifico e previo invito, ma attribuisce una mera facoltà della quale può avvalersi in piena discrezionalità. Ne consegue che il mancato esercizio di tale facoltà da parte dell'Ufficio non può determinare l'illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti (cfr Cass. n. 14675/06). Inoltre, l'art. 53 del DPR n. 600 del 1973, e l'art. 51, comma 2, n. 2 del DPR n. 633 del 1972, pongono (ai fini degli accertamenti e delle rettifiche previsti dai successivi articoli) presunzioni legali, ancorché semplici, in forza delle quali i versamenti su conto corrente bancario - in assenza di prova contraria del contribuente che attesti la loro inerenza all'imponibile dichiarato ovvero ad operazioni non imponibili - si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa (cfr Cass. n. 18868/07). Ne deriva che, al fine di superare la presunzione di cui sopra, occorre che sia il contribuente a fornire la prova liberatoria, dimostrando la riferibilità di ogni singola movimentazione del conto ad attività estranee all'impresa commerciale.

Sentenza n. 5051 del 3 marzo 2010 (udienza del 20 gennaio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Carleo
Accertamento - Conti correnti bancari - Invito a fornire dati e notizie - Mancanza - Conseguenze - Versamenti su conto corrente - Presunzione di reddito - Onere della prova contraria - Incombe sul contribuente
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