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Avviso ai litiganti

Indagini finanziarie, prima regola:
la prova spetta al contribuente

Non deve trattarsi, in ogni caso, di una dimostrazione generica, ma analitica in grado di attestare la non riferibilità a fatti imponibili di ogni versamento bancario

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SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il Dpr n. 600/1973, articolo 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non attengono ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (v. pure Cass. n. 18081/2010, n. 4589/2009).
 
Ordinanza n. 9731 del 6 maggio 2014 (udienza 2 aprile 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Bognanni Salvatore
D.P.R. n. 600/1973, art. 32 – Indagini finanziarie – Inversione dell’onere della prova sul contribuente – Prova analitica che ciascuna operazione bancaria effettuata è estranea a fatti imponibili
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