Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Indagini sui conti a tutto campo:
nessun limite se contro l’evasione

Alla società contribuente rimane l’onere di provare che le ingenti somme movimentate sono attribuibili ai soci o ai loro familiari

campo

Sintesi: L’art. 51, comma 2, n. 7, del Dpr n. 633 del 1972 (nel testo vigente “ratione temporis”), secondo cui gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non prevede alcuna limitazione all’attività di indagine volta al contrasto dell’evasione fiscale, nel senso di circoscrivere l’analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell’azienda individuale o alla società. L’accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società contribuente delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, o anche ai loro congiunti, ben possono, invero, essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei soci o dei loro familiari non siano ad essa riferibili.
 
Ordinanza n. 19113 del 16 luglio 2019 (udienza 27 marzo 2019)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Greco Antonio - Est. Luciotti Lucio
Art. 51, comma 2, n. 7, del Dpr n. 633 del 1972 – Attività di verifica degli Uffici finanziari e della Guardia di Finanza – Richiesta di copia dei conti intrattenuti con il contribuente – Non esistono limitazioni all’attività di indagine – L’attività di verifica può avvenire anche sui conti intestati a terzi, a soci o a familiari – Incombe sulla società contribuente l’onere di fornire la prova della sua estraneità a queste movimentazioni

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