SINTESI: Una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr., in tal senso, Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 17619 del 2018).
La prova che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, si ritiene assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria con la dimostrazione, per esempio, che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma” (Cass. n. 17619 del 2018) e non comprende anche la dimostrazione della mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (cfr. Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 18118 del 2016).
Ordinanza n. 7187 del 10 marzo 2023 (udienza 14 dicembre 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. La Rocca Giovanni
Operazioni oggettivamente inesistenti – Spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate – L’onere non può essere assolto tramite l’esibizione della fattura o in ragione della regolarità dei pagamenti effettuati – La prova da parte dell’Amministrazione finanziaria che l’operazione non è mai stata posta in essere può essere resa anche in forma indiziaria e presuntiva