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Avviso ai litiganti

Gli indizi parlano di “cartiera”,
spetta al contribuente controbattere

Una volta dimostrata anche con presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, al Fisco non resta che aspettare la prova contraria

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SINTESI: Una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr., in tal senso, Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 17619 del 2018).
La prova che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, si ritiene assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria con la dimostrazione, per esempio, che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma” (Cass. n. 17619 del 2018) e non comprende anche la dimostrazione della mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (cfr. Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 18118 del 2016).

Ordinanza n. 7187 del 10 marzo 2023 (udienza 14 dicembre 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. La Rocca Giovanni
Operazioni oggettivamente inesistenti – Spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate – L’onere non può essere assolto tramite l’esibizione della fattura o in ragione della regolarità dei pagamenti effettuati – La prova da parte dell’Amministrazione finanziaria che l’operazione non è mai stata posta in essere può essere resa anche in forma indiziaria e presuntiva

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