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Avviso ai litiganti

Induttivo: legittimità presunta
con motivi e prove sufficienti

Null’altro l’ufficio è tenuto a dimostrare, mentre grava sul contribuente l’onere di attestare la regolarità delle operazioni, anche in relazione alla loro contestata antieconomicità

immagine di documenti contabili

SINTESI: Qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il suo operato è assistito da presunzione di legittimità, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.
 
Ordinanza n. 3290 del 5 febbraio 2019 (udienza 18 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Campanile Pietro - Est. Fracanzani Marcello Maria
Accertamento induttivo – L’operato dell’ufficio è assistito dalla presunzione di legittimità – Grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate – Non è sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili
 

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