Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Induttivo ok se a studi di settore
si aggiungono gravi incongruenze

L’accertamento può basarsi anche sui riscontri contradditori tra dichiarato e quanto desumibile dalle caratteristiche della specifica attività svolta

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SINTESI: Gli studi di settore costituiscono, come si evince dall’articolo 62-sexies del DL n. 331 del 1993, convertito in Legge n. 427 del 1993, solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente: tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati (cfr Cassazione n. 20060/2014).
 
Ordinanza n. 6861 dell’8 marzo 2019 (udienza 14 febbraio 2019)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore - Est. Condello Pasqualina A.P.
Articolo 62-sexies del Dl/1993 – Studi di settore – È legittimo l’accertamento in via induttiva anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile – Tale accertamento può essere condotto anche in via presuntiva sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell’attività svolta
 

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