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Avviso ai litiganti

Investimenti in aree svantaggiate:
non agevolabile l'immobile altrui

Il credito spetta solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi la ristrutturazione di un fabbricato in comodato

SINTESI: In materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquisito - richiesto dall’art. 8, comma 2, della L. n. 388 del 2000 ai fini della spettanza dell’agevolazione - è escluso nell’ipotesi di ristrutturazione di un immobile non di proprietà dell’impresa (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale). Infatti, l’agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi di per sé la ristrutturazione di un immobile non proprio, pur nell’ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali (di terzi) oggetto dell’investimento (Cass. nn. 22693/2013, 28535/2013, 15184/2016), salvo che l’impresa comprovi il requisito dell’“amovibilità” dei beni oggetto del nuovo investimento (Cass. nn. 21813/2016, 28535/2013, 21411/2012).
 
Ordinanza n. 15979 del 27 giugno 2017 (udienza 2 marzo 2017)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cirillo Ettore - Est. Vella Paola
Agevolazioni fiscali – Credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate ex articolo 8, comma 2, della legge 388/2000 – Carattere di “novità” del bene strumentale non ravvisabile nel caso di ristrutturazione di un immobile non di proprietà dell’impresa
 
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