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Avviso ai litiganti

Irap e autonoma organizzazione
stretti in un unico abbraccio…

E l’abbraccio è del giudice di merito, che accerta il requisito, in modo insindacabile in sede di legittimità, purché fornisca congrue motivazioni

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SINTESI: In tema di Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’“id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
 
Sentenza n. 20907 del 3 ottobre 2014 (udienza 13 giugno 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Cigna Mario
Irap – Requisiti dell’autonoma organizzazione – Rimborso dell’imposta – È onere del contribuente dare la prova dell’assenza di quei requisiti
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