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Avviso ai litiganti

Irap: l’autonoma organizzazione è valutata dal giudice di merito

L’accertamento del requisito che comporta l’applicazione del tributo regionale è insindacabile in sede di legittimità

SINTESI: A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. nn. 3680/2007, 3678/2007, 3676/2007, 3672/2007).

Ordinanza n. 11933 del 30 maggio 2011 (udienza del 4 maggio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Lupi, Rel. Di Blasi
Irap – Studio associato – Autonoma organizzazione – Valutazione di fatto riservata al giudice di merito – Motivazione della sentenza generica e/o insufficiente
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