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Avviso ai litiganti

Irpef. Accertamenti in rettifica:
ok alla “prova per presunzione”

Presuppone la possibilità logica di inferire, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente

SINTESI: In tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e ss., del DPR n. 600 del 1973, ad avvalersi della “prova per presunzione”, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda contestare l’efficacia presuntiva dei fatti addotti dall’ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano (Cass. 10345/2007).
 
Ordinanza n. 25521 del 12 ottobre 2018 (udienza 5 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Stalla Giacomo Maria - Est. Mondini Antonio
Accertamento delle imposte ai fini Irpef – Articoli 37 e seguenti, Dpr 600/1973 – Gli uffici possono avvalersi della “prova per presunzione” grazie alla quale da un fatto noto e non controverso deducono il fatto da accertare – L’onere della prova contraria è a carico del contribuente
 
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