Irpef. Accertamenti in rettifica:
ok alla “prova per presunzione”
Presuppone la possibilità logica di inferire, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente
Ordinanza n. 25521 del 12 ottobre 2018 (udienza 5 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Stalla Giacomo Maria - Est. Mondini Antonio
Accertamento delle imposte ai fini Irpef – Articoli 37 e seguenti, Dpr 600/1973 – Gli uffici possono avvalersi della “prova per presunzione” grazie alla quale da un fatto noto e non controverso deducono il fatto da accertare – L’onere della prova contraria è a carico del contribuente