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Avviso ai litiganti

Irpef, partecipazione imponibile
se il recesso non è comunicato

Il socio può sostituire l’amministratore inerte della Snc e, in ogni caso, è tenuto ad aggiornare il Fisco della sua situazione

cartella

SINTESI: In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, qualora l’amministratore di società in nome collettivo non provveda tempestivamente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese (ai sensi degli artt. 2295 e 2300 c.c.) della modificazione dell’atto costitutivo rappresentata dal recesso del socio dalla società, e quest’ultimo non comunichi il recesso all’amministrazione finanziaria, il socio medesimo non può opporre - ai fini dell’applicazione dell’IRPEF sul suo reddito di partecipazione il recesso non iscritto e non comunicato, poiché egli ha il potere di sostituirsi all’amministratore inerte e, in ogni caso, è gravato, medio tempore, dell’onere di comunicare all’amministrazione l’intervenuto recesso.

Ordinanza n. 32985 del 10 novembre 2021 (udienza 26 maggio 2021)
Cassazione civile, Sez. V – Pres. Cirillo Ettore – Est. D’Aquino Filippo
IRPEF – Mancata comunicazione tempestiva da parte dell’amministratore della società in nome collettivo alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese della modificazione dell’atto costitutivo rappresentata dal recesso del socio dalla società – Omessa comunicazione del socio del suo recesso all’amministrazione finanziaria – Il socio non può opporre, ai fini dell’applicazione dell’IRPEF, il recesso non iscritto e non comunicato

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