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Avviso ai litiganti

Iva, con dichiarazione assente
compensazione fuori luogo

Al contribuente resta un’unica opzione, cioè presentare istanza di rimborso, ma solo dopo aver chiarito e definito in giudizio la questione dell’indebita detrazione

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SINTESI: Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva non è ammissibile l’utilizzazione in compensazione del maggior credito maturato. Nel caso di specie era sorto un doppio contenzioso, concernente l’impugnazione della cartella di pagamento relativa al recupero degli importi utilizzati in compensazione e il ricorso su silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente.
In proposito, “La peculiarità della vicenda processuale è costituita dal fatto che la società ha promosso due diverse azioni, sebbene con tempi sfalsati, per recuperare il credito di imposta. Con la prima contesta l'iscrizione a ruolo e difende la legittimità del diritto alla detrazione esercitato con la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta, benché tardiva; con la seconda, in pendenza del precedente giudizio, chiede il rimborso dell’iva di cui sarebbe creditrice. Ma tale credito potrebbe emergere soltanto nel caso in cui il giudizio sulla legittimità della iscrizione a ruolo si concludesse con una decisione a favore dell’amministrazione finanziaria”.
Inoltre, afferma la cassazione “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale esclude, per il contribuente, la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo di imposta (nella specie il 1999), attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo (nella specie il 2000) (Cassazione 16477/2004, 433/2008, 7172/2009). La stessa giurisprudenza riconosce, in tal caso, che il contribuente può soltanto esercitare il diritto al rimborso, ricorrendone i presupposti. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Ctr, nella specie, la presentazione della dichiarazione annuale avvenuta nel 2004, non consente il recupero del credito d'imposta mediante detrazione”.
 
Sentenza n. 19326 del 22 settembre 2011 (ud. del 12 maggio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Pivetti, Rel. Merone
Iva – Credito – Omessa presentazione della dichiarazione – Utilizzo in compensazione – Illegittimità – Istanza di rimborso
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