SINTESI: Dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria si desume il principio che l’Iva pagata per operazione soggettivamente inesistente non è detraibile e che è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione qualora l’Amministrazione gli contesti l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative a operazioni inesistenti. In particolare, il contribuente committente-cessionario, al quale sia stata contestata la detrazione dell’Iva, anche se pagata, relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di conoscere che il venditore-prestatore è autore di un’operazione in frode all’Iva e quindi, se vuole vedersi riconosciuto il diritto di detrarre l’Iva, ha l’onere di dimostrare che è incolpevole la sua ignoranza di aver partecipato a un’operazione in frode dell’Iva.
Sentenza n. 1364 del 21 gennaio 2011 (udienza del 3 giugno 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Pivetti, Rel. Meloncelli
IVA – Operazioni inesistenti – Diritto alla detrazione – Non sussiste – Ignoranza incolpevole della frode – Onere della prova a carico del contribuente