Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Iva, prescrizione biennale
per il credito in compensazione

Il tempo a disposizione diventa decennale solo se il contribuente ha manifestato la volontà di ricevere la restituzione della somma tramite rimborso

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SINTESI: La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l’indicazione dello stesso nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale, non si applica – salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte del contribuente) – il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 24655 del 2022).

Ordinanza n. 24667 del 16 agosto 2023 (udienza 21 marzo 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino L.
Domanda di rimborso del credito IVA – Deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale – Se l’istanza è formulata in termini di compensazione si applica il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992
 

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