SINTESI: In tema di omesso pagamento dell’Iva, laddove il soggetto agente deduca l’impossibilità di far fronte al versamento in ragione della crisi di liquidità, è necessario che assolva a puntuali oneri di allegazione che devono investire non solo l’aspetto della non imputabilità al contribuente della improvvisa crisi economica, ma anche quello della necessità di adottare le misure idonee a fronteggiarla, anche attingendo al proprio personale patrimonio.
Sentenza n. 17806 del 10 giugno 2020 (udienza 29 gennaio 2020)
Cassazione penale, sezione III – Pres. Lapalorcia Grazia – Est. Andreazza Gastone
Omesso versamento IVA – Se il contribuente adduce la crisi di liquidità a sostegno del mancato versamento dell’imposta, deve dimostrare l’adozione di misure atte a fronteggiare tale crisi