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Avviso ai litiganti

Iva servizi di trasporto aereo:
i diritti d’imbarco fanno imponibile

La natura di tassa non li esclude dall'ambito dell’imposta sul valore aggiunto

aeroplano

SINTESI: In tema di Iva sul corrispettivo del servizio di trasporto aereo, i diritti di imbarco vanno inclusi nella relativa base imponibile, atteso che, indipendentemente dalla portata retroattiva del DL n. 159 del 2007, art. 39-bis, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 222 del 2007, il loro costo, necessariamente sostenuto dalle compagnie per la prestazione di quel servizio, e dalle stesse addebitato, in via di rivalsa, ai passeggeri, va ad integrare il prezzo del biglietto dai medesimi pagato. Segnatamente i diritti di imbarco sono assoggettabili ad Iva al momento della rivalsa del vettore nei confronti del passeggero. E ciò in quanto, per un verso, quando il vettore trasla il costo della tassa sul passeggero, ingloba la tassa nel corrispettivo del trasporto e, per altro verso, la natura di tassa non esclude l’imponibilità ai fini Iva, essendo noti numerosi casi di confluenza di oneri tributari nella base imponibile dell’Iva medesima.
 
Ordinanza n. 24689 del 3 ottobre 2019 (udienza 15 maggio 2019)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cristiano Magda - Est. Leuzzi Salvatore
Iva sul corrispettivo del servizio di trasporto aereo – I diritti di imbarco vanno inclusi nella base imponibile – Il costo sostenuto dalle compagnie aeree viene addebitato in rivalsa ai passeggeri – I diritti di imbarco sono assoggettati ad Iva al momento della rivalsa

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