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Avviso ai litiganti

Iva, sì alla cartella che segue
il controllo automatizzato

Se non è stata presentata la dichiarazione, corretto il titolo di pagamento basato sui dati in possesso dell’anagrafe tributaria

quaderno

SINTESI: In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60, del DPR n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (cfr., ex multis, Cass. n. 4392 del 2018 e n. 8131 del 2018).

Ordinanza n. 14059 del 7 luglio 2020 (udienza 12 febbraio 2020)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. Delli Priscoli Lorenzo
IVA – Omessa presentazione della dichiarazione – È legittima l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e l’emissione della cartella di pagamento con procedure automatizzate ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del DPR n. 633 del 1972 – Nel giudizio di impugnazione della cartella è onere del contribuente fornire la prova che la deduzione riguarda acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili

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