Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

L’accertamento con adesione
è valido anche senza il confronto

L’assenza del contraddittorio non comporta la nullità del procedimento fiscale, non essendo prevista dalla legge una specifica sanzione

SINTESI: In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza ex articolo 6, Dlgs 218/1997, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (cfr ex multis Cassazione 29127/2011 e Cassazione 21760/2012).
 
Ordinanza n. 11438 dell’1 giugno 2016 (udienza 27 aprile 2016)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Iofrida Giulia
Articolo 6, Dlgs 218/1997 – Accertamento con adesione – La mancata convocazione del contribuente a seguito dell’istanza non comporta la nullità dell’accertamento
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