L’accertamento con adesione
è valido anche senza il confronto
L’assenza del contraddittorio non comporta la nullità del procedimento fiscale, non essendo prevista dalla legge una specifica sanzione
Ordinanza n. 11438 dell’1 giugno 2016 (udienza 27 aprile 2016)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Iofrida Giulia
Articolo 6, Dlgs 218/1997 – Accertamento con adesione – La mancata convocazione del contribuente a seguito dell’istanza non comporta la nullità dell’accertamento