Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

L’accertamento con adesione
resta in piedi anche senza dialogo

L’attivazione del contraddittorio non è un obbligo ma una facoltà da esercitare a seconda della decisività degli elementi posti a base del controllo fiscale

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SINTESI: La Suprema Corte ripercorre il proprio orientamento consolidato a SS.UU. in base al quale “In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza ex articolo 6, Dlgs. n. 218 del 1997, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge” (Cassazione, SS.UU., 3676/2010).




Sentenza n. 21991 del 17 ottobre 2014 (udienza 29 maggio 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Cigna Mario
Articolo 6, Dlgs. n. 218 del 1997 – Accertamento con adesione – La convocazione del contribuente costituisce per l’ufficio una facoltà e non un obbligo
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