L’accertamento con adesione
resta in piedi anche senza dialogo
L’attivazione del contraddittorio non è un obbligo ma una facoltà da esercitare a seconda della decisività degli elementi posti a base del controllo fiscale
Sentenza n. 21991 del 17 ottobre 2014 (udienza 29 maggio 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Cigna Mario
Articolo 6, Dlgs. n. 218 del 1997 – Accertamento con adesione – La convocazione del contribuente costituisce per l’ufficio una facoltà e non un obbligo