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Avviso ai litiganti

L’accertamento bancario unisce. Persino il genero e la suocera

In una società composta e amministrata da un unico e ristretto gruppo familiare è legittima l’indagine sui conti di congiunti esterni alla compagine

SINTESI: I seguenti quattro principi costituiscono orientamento consolidato della Suprema Corte: 1) i dati raccolti dall’ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente consentono, in virtù della presunzione contenuta negli artt. 32 e 39 del DPR n. 600 del 1973, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attività svolta dal medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attività; 2) il DPR n. 600 del 1973, art. 32, nella parte in cui prevede l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all’Ufficio l’obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità; il mancato esercizio di tale facoltà non può quindi determinare l’illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, né comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in esame in presunzione semplice, con possibilità per il giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza, e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro (Cass. n. 2821/08; 10964/07; 3115/06; 14675/06; 4601/02); 3) l’estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla società non può ritenersi illegittima in quanto tutti detti soggetti hanno riferimento nella società o quale amministratore e soci o quale congiunto di questi e, quindi, in una società, la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare ben si può ritenere che l’esistenza di tali vincoli sia sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati a tali soggetti, salva naturalmente la facoltà di questi di provare la diversa origine di tali entrate (Cass. nn. 1728/1999, 8683/2002, 13391/2003, 4357/2007, 27032/2007, 19362/2008); 4) il giudicato esterno deve essere rilevato d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato (Cass. nn. 9512/09, 13087/08, 8214/08, 11226/07, 24067/06,22036/06).

Sentenza n. 19493 del 13 settembre 2010 (udienza del 22 giugno 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Merone, Rel. Giacalone
Accertamento bancario – Conti intestati a familiari – Conto intestato alla suocera dell’amministratore – Presunzione di redditività – Onere della prova a carico del contribuente
Giudicato esterno – Estensione ad altre annualità – Accertamento dei medesimi presupposti di fatto
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