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Avviso ai litiganti

L’accertamento induttivo può
“dubitare” di scritture e bilancio

Il metodo consente al Fisco di non affidarsi ciecamente alle risultanze dichiarate, spetta al contribuente fornire la prova contraria

punti interrogativi

SINTESI: In tema di accertamento fiscale, nel caso in cui esso sia condotto con metodo induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, l’amministrazione ha facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l’accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova in capo a parte contribuente, di provare che il reddito accertato non è stato conseguito.
 
Ordinanza n. 20793 del 30 settembre 2020 (udienza 27 febbraio 2020)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Greco Antonio – Est. D’Aquino Filippo
Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Accertamento con metodo induttivo L’amministrazione può prescindere dalle risultanze del bilancio ed utilizzare presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza – È onere del contribuente fornire la prova contraria

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