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Avviso ai litiganti

L’acquisto in comunione di beni non fa da scudo al redditometro

Ai fini dell’accertamento sintetico, rileva soltanto il fatto che il contribuente dispone del bene e ne trae una qualche utilità economica

SINTESI: L’accertamento c.d. sintetico fondato sulla disponibilità di determinati beni-indice di cui ai decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 prescinde dalla proprietà del bene, essendo tale tipologia di accertamento volta a determinare in via presuntiva il reddito in base alla presunzione che il contribuente debba comunque avere delle risorse economiche per sostenere il proprio tenore di vita, salvo prova contraria che si tratti di redditi esenti o soggetti a ritenuta d’imposta, ovvero che la spesa sia stata sostenuta da terzi. Non rileva al riguardo la circostanza che i beni-indice siano in comunione di beni ex art. 177 c.c. Pertanto, dall’analisi la disponibilità considerata dalla prima parte della disposizione [cfr. art. 3 DM 10 settembre 1992] attesa la sua esclusiva valenza di significazione reddituale, prescinde del tutto dalla (ed è, quindi, indifferente alla) effettiva titolarità giuridica del bene (come pure al titolo giuridico fonte di essa disponibilità) perché considera rilevante e sintomatico non già quella titolarità secondo la legge ma unicamente la concreta situazione fattuale data dal riscontro del potere del soggetto di trarre dallo stesso ed in proprio favore le utilità economiche che il bene, per sua natura, è in grado di fornire.

Sentenza n. 11213 del 20 maggio 2011 (udienza del 21 dicembre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Plenteda, Rel. D’Alonzo
Accertamento sintetico – Disponibilità del bene – Presunzione di maggior reddito – Prova contraria – Comunione legale – Non ha rilevanza
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