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Avviso ai litiganti

L’analitico non scarta l’induttivo.
L’incompatibilità non li riguarda

Le due procedure possono essere utilizzate contemporaneamente senza vanificare le conclusioni di quella fondata su indizi e notizie extracontabili

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SINTESI: La Corte ricorda il suo orientamento in base al quale nella rettifica delle dichiarazioni dei redditi d’impresa, “mentre in presenza di irregolarità della contabilità meno gravi, contemplate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, l’amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., l’inesattezza o incompletezza delle scritture medesime, allorquando, invece, constati un’inattendibilità globale delle scritture, l’ufficio è autorizzato, ai sensi del successivo comma 2, a prescindere da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva. La circostanza che le irregolarità cantabili siano così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità delle stesse rende, dunque, di per sé sola legittima l’adozione del metodo induttivo, senza che sui presupposti per il ricorso ad esso incidano le modalità con cui tale forma di accertamento viene poi eseguita: l’amministrazione può quindi utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture, ma anche dati da queste emergenti, nella misura in cui risultino singolarmente affidabili. L’esistenza dei presupposti per l’applicazione del metodo induttivo non esclude, infatti, che l’amministrazione possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui all’art. 39, comma 1, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie” (Cass. n. 27068 del 2006; ed inoltre, Cass. n. 25001 del 2006 e n. 23096 del 2012).
 
Sentenza n. 6361 del 19 marzo 2014 (udienza 26 giugno 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Greco Antonio
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 – Inattendibilità scritture contabili – L’ufficio può procedere induttivamente – Utilizzo presunzioni semplici
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