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Avviso ai litiganti

L’appello senza nuove eccezioni
non tocca il "diritto" alla difesa

La disposizione dell’articolo 57 del Dlgs 546/1992, non preclude all’Amministrazione la possibilità di controbattere a contestazioni già dedotte in giudizio

SINTESI: Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs n. 546 del 1992, riguarda l’eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico.

 
Sentenza n. 29846 del 13 dicembre 2017 (udienza 18 gennaio 2017)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Greco Antonio
Appello – Divieto di nuove eccezioni ex art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 – Riguarda solo le eccezioni in senso tecnico – Non preclude all’Amministrazione la possibilità di difendersi su contestazioni già dedotte in giudizio
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