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Avviso ai litiganti

Per l’applicazione della sanzione
basta la volontà della condotta

In tema di violazione di norme tributarie, non è necessario ai fini della pena dimostrare l’esistenza del comportamento doloso, casomai spetta al contribuente provare l’assenza di colpa

sanzione

SINTESI. In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 della L. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. E’ comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume  fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede. Quest’ultima  rileva come esimente solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 2139 del 2020).
Sentenza n. 17341 del 19 agosto 2020 (udienza 11 febbraio 2020).
Cassazione Civile, Sez. V - Pres. Bisogni Giacinto - Est. Armone Giovanni Maria
Art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997 - Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – Ai fini della applicazione della sanzione è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa - L’assenza della colpa deve essere offerta dal contribuente
 

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