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Avviso ai litiganti

L’atto citato, sconta il Registro
dell’atto che lo ha richiamato

Per individuare le regole della tassazione occorre, quindi, fare riferimento al documento “principale”

legami chimici

SINTESI: In tema d’imposta di registro, sono assoggettati a tributo, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 131 del 1986, anche gli atti sottoposti a registrazione solo in caso d’uso ove enunciati in atti soggetti a registrazione, dovendosi individuare il soggetto obbligato, in tale evenienza, in base alle regole operanti per l’imposizione dell’atto enunciante e non di quello enunciato (cfr., in tal senso, Cass. n. 22243 del 2015). Pertanto se in un atto sono enunziate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del DPR n. 131 del 1986, l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunziate.

Ordinanza n. 32990 del 10 novembre 2021 (udienza 17 giugno 2021)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Chindemi Domenico – Est. Russo Rita
Imposta di registro – Art. 22 del DPR n. 131 del 1986 – Gli atti sottoposti a registrazione solo in caso d’uso ove enunciati in atti soggetti a registrazione sono soggetti all’imposta – Si applica il principio della tassazione dell’atto enunciante e non di quello enunciato

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