SINTESI: L’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 della L. n. 212 del 2000, e dall’art. 42 del DPR n. 600 del 1973, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. (cfr., in tal senso, Cass n. 14275/2016)
Ordinanza n. 17463 del 28 giugno 2019 (udienza 10 aprile 2019)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Mocci Mauro
Motivazione dell’avviso di accertamento notificato al socio – L’obbligo di motivazione è soddisfatto se rinvia per relationem a quello riguardante i redditi della società – Il socio può prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi
L’avviso al socio soddisfa i motivi
anche se consegnato alla società
La giustificazione sta nel fatto che questi può visionare l’accertamento notificato alla compagine
