Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

L’avviso bonario segnala anomalie
non omessi o tardivi versamenti

In ogni caso il mancato adempimento rappresenta una mera irregolarità senza effetti sulla pretesa tributaria e sulle sanzioni

anomalia

SINTESI: In materia di riscossione, ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (cfr. Cass. n. 17479 del 2019).

Ordinanza n. 14059 del 7 luglio 2020 (udienza 12 febbraio 2020)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. Delli Priscoli Lorenzo
Art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972 – L’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato – Tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti

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