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Avviso ai litiganti

Legittima la deduzione negata
se l’onere non merita ictu oculi

Quando il “titolo” non è tra quelli richiamati dalla legge e ciò è confermato dai documenti allegati alla dichiarazione, il Fisco può eliminare la sottrazione dal reddito

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SINTESI: Il potere attribuito agli uffici finanziari, in base all’art. 36-bis, comma 2, lett. d), del DPR n. 600 del 1973, di eliminare la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall’art. 10 del DPR n. 597 del 1973, può essere esercitato allorquando sia rilevabile ictu oculi, a seguito di controllo formale della dichiarazione (e della allegata documentazione), che il titolo, dal suo confronto cartolare, è diverso da quello richiamato dalla lettera della legge, restandone documentato uno diverso.

Ordinanza n. 21962 del 12 luglio 2022 (udienza 7 giugno 2022)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Sorrentino Federico - Est. Giudicepietro Andreina
Esclusione delle deduzioni operato ai sensi dell’articolo. 36-bis, comma 2, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 – Può essere esercitato allorquando sia rilevabile ictu oculi a seguito di controllo formale della dichiarazione

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