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Avviso ai litiganti

Legittima la sanzione se al Fisco
non arrivano i dati sul credito Iva

Ciò non implica che, in presenza delle altre condizioni, non spetti il rimborso per la maggiore imposta versata

sanzionne

SINTESI: In tema di IVA, la dichiarazione di cui all’art. 8, comma 3, del DPR n. 542 del 1999, contenente i dati richiesti per l’istanza di rimborso, fin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, integra un presupposto della compensazione, sicché, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l’esistenza di un credito IVA suscettibile comunque di rimborso e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell’amministrazione finanziaria, la sua omissione giustifica l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, in quanto strumentale a controlli di tipo sostanziale (cfr. Cass., n. 33102 del 2019).
 
Ordinanza n. 20621 del 29 settembre 2020 (udienza 27 febbraio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bisogni Giacinto – Est. Manzon Enrico
IVA – Dichiarazione ai sensi dell’art. 8, comma 3, del DPR n. 542 del 1999 – Integra un presupposto della compensazione – La sua omissione giustifica l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997

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