Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Legittimo il dubbio del Fisco
se l’operazione non è conveniente

L’antieconomicità e l’irragionevolezza del contribuente sono validi motivi per l’accertamento analitico-induttivo

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SINTESI: In materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del DPR n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Analogo insegnamento ricorre in materia di imposte sui redditi, con riferimento alle quali già in precedenza s’era sostenuto che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600 del 1973, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.

Ordinanza n. 29030 del 6 ottobre 2022 (udienza 24 giugno 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino L. – Est. Salemme Andrea A.
IVA – È legittimo l’accertamento in via induttiva pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile – Incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria – Anche in materia di imposte dirette si applicano tali regole – L’Ufficio può dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere maggiori ricavi o minori costi – È onere del contribuente fornire la prova contraria

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