Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Legittimo l’induttivo del Fisco
quando le incongruenze abbondano

E se riguardano, tra l’altro, gli studi di settore, è possibile basarsi solo sugli elementi sintomatici per la ricostruzione del reddito

immagine generica

SINTESI: In tema di accertamento induttivo dei redditi, ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 600 del 1973, l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 33340/2019). 

Ordinanza n. 7540 del 26 marzo 2020
Cassazione civile – sezione V – Pres. Manzon Enrico – Rel. Antezza Fabio
Art. 39 del DPR n. 600 del 1973 – Accertamento induttivo – È legittimo l’accertamento fondato sia sulle gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dall’attività svolta sia sugli studi di settore – L’Ufficio può basarsi anche solo su alcuni elementi sintomatici per la ricostruzione del reddito

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/legittimo-linduttivo-del-fisco-quando-incongruenze-abbondano