SINTESI: Nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (cfr., ex multis, Cass. 15824/16).
Ordinanza n. 4704 del 18 febbraio 2019 (udienza 17 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Ragonesi Vittorio
Società di capitali a ristretta base azionaria – Opera una presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili – Il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell’assetto societario – Tale organizzazione implica un vincolo di solidarietà nella gestione sociale