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Avviso ai litiganti

L'esiguo valore dei beni strumentali non libera il professionista dall'Irap

Il tributo è dovuto anche dall'avvocato che impiega un solo dipendente part time e nonostante un modesto utilizzo di mezzi poco significativi

SINTESI: La giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (cfr Cass. n. 3678 del 2007) afferma che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dall'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
La deduzione di criteri più restrittivi da parte del ricorrente non può essere accolta perché non conforme a una lettura costituzionalmente orientata (Corte Cost. 156/2001) della normativa Irap. E' quindi irrilevante che il contribuente professionista utilizzi beni strumentali di esiguo valore.

Sentenza n. 14693 del 23 giugno 2009 (udienza dell'11 aprile 2009)
Corte di cassazione, Sez. Quinta Civ. - Pres. Lupi, Rel. Bisogni
 Irap - richiesta rimborso - modesti beni strumentali - rigetto
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