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Avviso ai litiganti

L’estratto di ruolo non è impugnabile,
il suo annullamento è irrilevante

Non è un atto impositivo e non ha rilevanza giuridica, quindi, la sua eliminazione non è di interesse per il debitore

giudice

SINTESI: L’estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perché trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sia perché trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.), non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
 
Ordinanza n. 22507 del 9 settembre 2019 (udienza 29 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Greco Antonio – Est. Luciotti Lucio
Estratto di ruolo – Non rientra nel novero degli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Non contiene una pretesa impositiva e il debitore non ha interesse al suo annullamento

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