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Avviso ai litiganti

Libera dalla relata la notifica
se a inviare ci pensa l’ufficio

Il plico giunto all’indirizzo del destinatario si ritiene consegnato a questi se l'operazione è avvenuta tramite spedizione postale direttamente dal Fisco

SINTESI: In tema di notificazione degli avvisi e degli atti al contribuente, l’art. 20 della legge n. 146 del 1998, prevede che la notifica “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”. Il notificante è abilitato alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della legge n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale “ordinario”. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve altresì ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9111/2012).
 
Sentenza n. 2102 del 27 gennaio 2017 (udienza 11 gennaio 2017)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. De Masi Oronzo
Notificazione degli atti al contribuente – Art. 20 della Legge n. 146 del 1998 – La notifica “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari” – Non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico – L’atto giunto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo – Opera una presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
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