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Avviso ai litiganti

L’imposta sostitutiva è volontaria:
quando la si sceglie è “per sempre”

In caso di rateazione, il pagamento di una sola delle quote non dà diritto al rimborso di quanto già versato. Restano quindi dovute le tranche successive

Sintesi: In materia di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e con vocazione agricola, va rilevato che la stessa è un’imposta “volontaria”, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata, a fronte di un immediato introito fiscale per l’Amministrazione finanziaria. La scelta del contribuente di optare per la rideterminazione del costo costituisce un atto unilaterale dichiarativo di volontà che, giunto a conoscenza del destinatario (Amministrazione finanziaria) attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva, comporta di per sé, quale suo effetto, la rideterminazione del valore, per cui, in base ai principi generali di cui all’art. 1324 c.c. e all’art. 1334 c.c. e s.s., non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente. In forza del carattere irrevocabile dell’opzione volontaria di pagamento dell’imposta sostitutiva - sul quale le modalità dell’adempimento, rateale o in unica soluzione, restano del tutto indifferenti rispetto al perfezionamento della fattispecie - non sorgerà comunque, per il contribuente, il diritto al rimborso dell’imposta già pagata e, nell’ipotesi di pagamento rateale, restano dovuti i versamenti successivi.
 
Sentenza n. 16162 del 3 agosto 2016 (udienza 27 aprile 2016)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Virgilio Biagio - Est. La Torre Maria Enza
Imposta sostitutiva – Carattere irrevocabile dell’opzione volontaria
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