SINTESI: In tema di imposte sui redditi, i canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 1089 del 1939, che siano oggetto dell’attività dell’impresa, rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa, secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile l’art. 11, comma 2, della L. n. 413 del 1991, il quale, nello stabilire che il reddito degli immobili in questione è determinato “mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”, si riferisce al solo reddito fondiario e si giustifica nei costi di manutenzione degli immobili vincolati, superiori a quelli normalmente richiesti per altre tipologie di immobili, giustificazione, quest’ultima, che non avrebbe senso rispetto ai redditi di impresa, determinati sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai correlativi costi che, invece, sono indeducibili rispetto ai redditi fondiari (cfr. Cass. n. 7542/2011).
Ordinanza n. 6515 del 6 marzo 2019 (udienza 31 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Federici Francesco
Determinazione del reddito di impresa – Art. 3 della L. n. 1089 del 1939 – I canoni di locazione di immobili di interesse storico o artistico oggetto dell’attività dell’impresa rappresentano ricavi – Concorrono alla determinazione del reddito di impresa – Art. 11, comma 2, della L. n. 413 del 1991 – Applicazione della minore tra le tariffe d’estimo – Tale agevolazione si riferisce alla determinazione del solo reddito fondiario e non al reddito di impresa che è determinato sulla base dei ricavi conseguiti
Per l'impresa, sono ricavi gli affitti
dei palazzi storici oggetto d'attività
Il regime agevolativo relativo alle tariffe d’estimo riguarda esclusivamente la determinazione del reddito fondiario
