SINTESI: Il Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze, alimentato (art. 2 del DPR n. 1034 del 1984) dai proventi della vendita di beni confiscati, sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite al gioco del lotto, oltre ad altre indennità perequative pensionabili, e dunque, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi legati all’attività dell’istituto, eroga, alla cessazione del rapporto, un’indennità che costituisce forma di retribuzione differita, come tale assimilabile alle “indennità equipollenti” alle indennità di fine rapporto ed assoggettabile quindi a tassazione separata.
Ordinanza n. 1228 del 21 gennaio 2020 (udienza 17 settembre 2019)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Locatelli Giuseppe - Est. Gilotta Bruno
Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze – L’indennità erogata alla cessazione del rapporto costituisce forma di retribuzione differita assoggettabile a tassazione separata
L’indennità del Fondo di previdenza
va sottoposta a tassazione separata
L’emolumento costituisce una forma di retribuzione differita assimilabile ai trattamenti di fine rapporto
