Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

L’inerenza è sempre e comunque
requisito per detrarre l’Iva pagata

Non esiste alcuna disposizione che abbia derogato ai comuni criteri di onere della prova: la strumentalità del bene acquistato va dimostrata dal compratore

SINTESI: L’articolo 19, comma 1, del Dpr n. 633/1972, che consente al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa o dell’attività professionale, richiede, oltre alla qualità di imprenditore o di lavoratore autonomo dell’acquirente, un quid pluris costituito dalla “inerenza” del bene acquistato, cioè dalla sua strumentalità rispetto all’attività imprenditoriale o professionale concretamente espletata. La strumentalità va identificata in base al raffronto tra l’operazione passiva e quelle attive che siano state già compiute o anche soltanto programmate, dovendo risultare assolta la prova della strumentalità della prima rispetto alle seconde, e va valutata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell’impresa o della professione. Pertanto, poiché la sussistenza dell’inerenza è una questione di fatto e il citato articolo 19 del Dpr n. 633/1972 non ha introdotto alcuna deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, la dimostrazione di detta inerenza/strumentalità resta a carico dell’interessato, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità dell’acquirente.
 
Sentenza n. 16696 del 9 agosto 2016 (ud 14 marzo 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bielli Stefano – Est. Luciotti Lucio
Acquisti di beni e servizi – Diritto alla detrazione Iva – Onere del contribuente di provare l’inerenza
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