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Avviso ai litiganti

L’istanza di adesione al condono
esprime manifestazione di volontà

Il principio di emendabilità della dichiarazione fiscale è limitato alla sola dichiarazione avente natura giuridica di mera esternazione di scienza

SINTESI: Non sono estensibili al condono le disposizioni relative alla facoltà di presentazione di dichiarazioni integrative, prevista dall’art. 8 del DPR n. 322 del 1998, recante disposizioni regolamentari in materia di dichiarazioni relative alle imposte. Detto principio è in linea, del resto, con l’orientamento generale che è venuto da ultimo significativamente consolidandosi, secondo cui il principio di emendabilità della dichiarazione fiscale è limitato alla sola dichiarazione avente natura giuridica di mera esternazione di scienza, laddove la dichiarazione di volere usufruire degli effetti del condono è espressione di manifestazione di volontà.
 
Ordinanza n. 22225 del 12 settembre 2018 (udienza 19 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cirillo Ettore - Est. Napolitano Lucio
Articolo 8 del Dpr 322/1998 – Le disposizioni relative alla presentazione di dichiarazioni integrative non sono estensibili al condono – Il principio di emendabilità è limitato alla dichiarazione avente natura giuridica di esternazione di scienza – La dichiarazione di volere usufruire del condono è espressione di manifestazione di volontà
 
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